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Chi siamo   |  

 

S T A T U T O
dell’Associazione Culturale

I) OGGETTO-DURATA-PATRIMONIO-SOCI

ARTICOLO 1

E’ costituita con sede in Roma l’associazione culturale denominata “LA BELLEZZA DELL’ARTE”.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Roma Via Pietro Cossa n. 13. L’indirizzo può essere variato all’interno del Comune anche con semplice delibera dell’assemblea dei soci senza che la modifica costituisca variazione dello statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all’Estero.

ARTICOLO 3

L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, basata sui principi di uguaglianza dei diritti dei soci e si ispira ai principi di solidarietà, ecologia e non violenza, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.
Si prevede che l’Associazione possa svolgere attività commerciali ausiliarie e strumentali al perseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione è regolata dal presente statuto e dal regolamento interno, nonché dalle leggi statali e regolamenti regionali.
L’Associazione non pone alcuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, estrazione sociale, nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società ed associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell’associazione purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l’oggetto sociale.

ARTICOLO 4

L’Associazione persegue lo scopo di:

  • promuovere e organizzare il “turismo culturale” a beneficio dei propri associati nonché di quanti ne facciano espressa richiesta;
  • promuovere la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle città d’Italia;
  • incoraggiare incontri tra gli associati e non, per accrescere le conoscenze e l’aggregazione degli interessi culturali in funzione di una maturazione e crescita umana e civile;
  • promuovere e gestire corsi di formazione ed aggiornamento professionale nell’ambito del “turismo culturale”;
  •  fornire supporto alle attività giornalistiche agli Istituti di ricerca del settore artistico sia in ambito nazionale che internazionale.

ARTICOLO 5

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualsiasi momento su determinazione dell’assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali donazioni o lasciti o da ogni altra entrata derivante dalla sua attività.

II) SOCI

ARTICOLO 7

I soci possono essere persone fisiche o enti e sono distinti nelle seguenti categorie:

  • fondatori
  • ordinari
  • sostenitori
  • onorari

Sono soci fondatori coloro che intervengono nell’atto costitutivo nonché coloro ai quali l’assemblea dei soci riterrà di attribuire tale qualifica, qualifica che comunque potrà essere conferita entro il termine del secondo anno solare successivo alla costituzione.
Sono soci ordinari coloro che hanno avanzato domanda, anche mezzo “e-mail”, di ammissione, domanda successivamente esaminata ed accolta dal Direttivo.
Sono soci sostenitori coloro che, in sede di domanda di associazione, formulano richiesta di contribuire per il successo dell’ente con il versamento di una somma superiore di almeno quattro volte alla quota associativa stabilita dal direttivo.
Sono soci onorari coloro ai quali l’organo deliberativo ha riconosciuto particolari meriti culturali nel campo artistico e sociale. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.
I servizi associativi che l’ente erogherà ai soci ordinari, onorari e sostenitori, sono stabiliti dall’Assemblea annualmente in occasione della presentazione del programma e del bilancio preventivo.
La quota associativa, quindi la qualifica di socio, non è trasmissibile nemmeno a causa di morte.
Posto che tra le finalità della associazione c’è quella della promozione e della diffusione culturale e che pertanto le attività non possono non prevedere quali destinatari anche i “minori”, è stabilito che ove siano detti soggetti a fruire dei servizi associativi, la qualifica di socio sia assunta da colui o coloro che ne detengono la patria potestà.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato.
La titolarità e la qualifica di socio viene documentata attraverso l’iscrizione del neo-associato nel Registro dei Soci, regolarmente tenuto a cura del Direttivo. Quest’ultimo provvederà a darne comunicazione al neo-associato a mezzo di lettera raccomandata – o di altro mezzo idoneo a documentare la ricezione - nella quale saranno riportati gli estremi della delibera del Direttivo che ha accettato la domanda ed il relativo numero di iscrizione nell’Elenco degli Associati.
La titolarità e la qualifica di socio verrà altresì documentata attraverso la tessera personale che riporta il numero di iscrizione al libro soci.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive dell’organo amministrativo.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Ove deliberato, il compenso non può eccedere il 50% del livello ordinariamente quantificabile per prestazioni assimilabili, sulla base di contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, degli usi e costumi.

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde:

a)    per dimissioni;
b)    per morosità del pagamento della quota associativa;
c)    per radiazione determinata da condotta pregiudicante il buon andamento dell’Associazione.

III) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Gli organi dell’Associazione sono l’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori (se nominato).
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.
Le cariche elettive sono assegnate secondo criteri di piena democraticità.

ARTICOLO 10

L’assemblea è ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria delibera:
a)    sull’approvazione del rendiconto e dello stato del patrimonio;
b)    sul bilancio e programma preventivo riferito alle attività dell’associazione;
c)    sulla nomina del Consiglio Direttivo ed eventuali revisori;
d)    sulla determinazione delle quote associative, siccome proposta dal Consiglio Direttivo;
e)    in genere, su tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, compatibilmente con le disposizioni di legge in proposito.
L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo ogni volta che ne facciano richiesta tutti i soci fondatori o due terzi (2/3) dei soci ordinari o il Presidente dei Revisori se nominato.
L’assemblea straordinaria delibera:
a)    sulle modificazioni dello statuto;
b)    sullo scioglimento dell’Associazione, sulle norme della liquidazione, sulla nomina dei liquidatori e nella determinazione dei loro poteri e compensi; delibera altresì sulle modalità di devoluzione del patrimonio residuo;
c)    in genere, su tutto quanto di sua competenza a norma di legge o di statuto.
Nei casi in cui l’assemblea non sia chiamata a deliberare in ordine a materia straordinaria, la determinazione può essere conseguita mediante consultazione scritta e consenso espresso. In questo caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza della compagine associativa.

ARTICOLO 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede sociale, con avviso partecipato agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata al loro domicilio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza o qualsiasi altro mezzo che possa accertare la ricezione (fax, e-mail, etc.).
Tale avviso può fissare la data per la seconda convocazione.
Questa potrà aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, purché intercorrano almeno sei ore da quella fissata per la prima convocazione.
In caso di oggettiva urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 5 giorni prima.
Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i soci e vi assistano l’intero Consiglio Direttivo e i  membri del Collegio dei Revisori (se costituito).

ARTICOLO 12

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 13

Possono intervenire all’assemblea i soci ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, assunta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
Il socio avente diritto di intervento all’assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, conferita ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

ARTICOLO 14

L’assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza ed in progressivo subordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere più anziano, o da persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un segretario da lui designato.
Delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In caso di assemblea straordinaria il Consiglio Direttivo può determinare la redazione del relativo verbale a cura di notaio.

ARTICOLO 15

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5. L’assemblea che designa il Consiglio ne determina altresì il numero dei componenti; almeno uno dei membri deve essere designato tra i soci fondatori.
I Consiglieri nominati durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio, qualora non avesse a ciò provveduto l’assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, culturale, disciplinare ed amministrativa dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei Soci ai sensi del precedente art. 7 e sulla perdita della qualità dei soci a norma del disposto del precedente art. 8.
Al Consiglio, in linea generale, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, senza eccezioni o limitazioni di sorta, salvo solo quanto per disposizione di legge, o da presente statuto, sia espressamente deferito all’assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante debita convocazione, porta all’esame dell’assemblea degli associati il rendiconto di gestione e lo stato del patrimonio della associazione; il documento così alla disamina degli associati è corredato della relazione del Collegio dei Revisori (se nominato). In quella medesima sede il Consiglio Direttivo presenta, inoltre, il bilancio preventivo e il programma per l’esercizio in corso.
Ove il rendiconto sia ad evidenziare entrate a qualsiasi titolo superiori ai 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) euro ed il Collegio dei Revisori non sia stato nominato, il Consiglio Direttivo deve prevedere nell’ordine del giorno posto per l’assemblea “di bilancio” la “nomina del Collegio dei Revisori”, secondo quanto prescritto dal successivo articolo 20. Il rendiconto e lo stato del patrimonio, in nessun caso, nemmeno in modo indiretto, possono prevedere la distribuzione di utili od avanzi di gestione.
Il Consiglio Direttivo propone, tra l’altro, all’assemblea la fissazione delle quote sociali.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo può delegare tutte, o parte delle proprie attribuzioni al Presidente o a uno, o più, dei suoi membri, determinate dai limiti della delega.

ARTICOLO 18

Al Presidente ed ai delegati a norma del precedente articolo 16, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero da chi ne fa le veci in sua assenza ai sensi dell’art. 14, con comunicazione scritta atta ad accertare l’effettiva ricezione, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In caso di oggettiva urgenza può essere convocato anche almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Presidente deve in ogni caso convocare il Consiglio Direttivo quando ne viene fatta richiesta da almeno due terzi (2/3) dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevarrà quello del Presidente.

ARTICOLO 20

Ove ritenuto dall’assemblea ed in ogni caso allorché le entrate di qualsivoglia natura abbiano, nell’esercizio precedente, superato il limite dei 250.000,00 (duecentocinquantamila/oo) euro, l’amministrazione dell’associazione è sottoposta al sindacato contabile di un Collegio dei Revisori che opera altresì il controllo legale della gestione rispetto al presente statuto e alle disposizioni di legge. Il Collegio è composto di 3 (tre), soci o non soci, di cui almeno uno da designare tra gli iscritti al ruolo dei Revisori Legali dei Conti. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

IV) LIQUIDAZIONE E NORME GENERALI

ARTICOLO 21

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione.
Il patrimonio sociale, residuato dopo la liquidazione, verrà devoluto, per fini culturali o di beneficienza, ad enti che abbiano finalità analoghe od assimilabili a quelle perseguite dalla Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, attraverso qualsiasi forma, quote di patrimonio agli associati.

ARTICOLO 22

Le eventuali controversie che insorgessero tra soci e soci e tra socio e l’Associazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti in contrasto ed il terzo scelto di comune accordo tra i designati. In difetto di accordo, il terzo arbitro sarà nominato, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà, anche, alla nomina dell’arbitro, per la parte che l’avesse omesso.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità.

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.

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